Sez. 3, Sentenza n. 11440 del 18/11/1997 (Rv. 510088 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" | Operatività - Condizioni - Risarcimento del danno patrimoniale o biologico - Detraibilità di speciali erogazioni connesse alla morte o alla invalidità ma fondate su altro titolo - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO"
Perché possa applicarsi il principio della "compensatio lucri cum damno" è necessario che il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno. Ne consegue che dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona (patrimoniale o biologico) non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, oppure a titolo di assegni, di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte od all'invalidità: tali erogazioni infatti si fondano su un titolo diverso rispetto all'atto illecito, e non hanno finalità risarcitorie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)