diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4329 del 16/05/1997 (Rv. 504394 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE | Sospensione del giudizio di cassazione contro la sentenza impugnata per revocazione - Automaticità - Esclusione ex art. 398 novellato "ex" legge n. 353 del 1990 - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1997-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504394-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE

Nella pendenza di un giudizio di revocazione, la sospensione del procedimento di cassazione - che in base al testo dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., così come novellato dalla legge n. 353 del 1990, non consegue automaticamente alla proposizione della revocazione, ma può essere disposta, su istanza di parte, dal giudice della revocazione, qualora ritenga tale impugnazione non manifestamente infondata - non può essere disposta ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., mancandone i relativi presupposti di pregiudizialità logica o giuridica tra controversie, dato che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 398, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)