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Sez. 1, Sentenza n. 4702 del 03/03/2006 (Rv. 589278 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Sospensione "ope legis" del giudizio di Cassazione in pendenza del giudizio di revocazione - Esclusione alla luce del nuovo testo dell'art. 398 cod. proc. civ. - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Nesso di pregiudizialità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589278-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

In base al testo dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., così come novellato dalla legge n. 353 del 1990, la sospensione del procedimento di cassazione, nella pendenza di un giudizio di revocazione, non consegue automaticamente alla proposizione della revocazione, ma può essere disposta, su istanza di parte, dal giudice della revocazione, qualora ritenga tale impugnazione non manifestamente infondata; nè la sospensione può essere disposta ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., mancandone i relativi presupposti di pregiudizialità logica o giuridica tra controversie, dato che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 398, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)