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Sez. 1, Sentenza n. 4287 del 28/04/1999 (Rv. 525866 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Maggior danno per il ritardato pagamento (art. 1224 cod. civ.) - Presunzioni probatorie relative alla categoria economica del creditore - Rilevanza - Limiti - Esigenze di motivazione della sentenza di merito - Indicazione e valutazione degli specifici elementi dedotti dal creditore - Necessità - Fattispecie relativa a conguaglio di indennità di espropriazione e a valorizzazione da parte del giudice di merito della qualità di consumatore del creditore.
Stato
decisa il 1999-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525866-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

La possibilità da parte del creditore di ricorrere a presunzioni relative alla categoria economica di appartenenza nel richiedere il maggior danno a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., non esonera lo stesso, anche se appartiene alla categoria dei consumatori, dall'onere di provare il pregiudizio conseguente all'inadempimento del debitore e di indicarne la misura; il giudice di merito, d'altra parte, al fine di rendere possibile il controllo in sede di legittimità del procedimento logico da lui seguito nel riconoscere tale maggior danno, deve indicare e valutare gli elementi offerti dal creditore per dimostrare che un pagamento tempestivo gli avrebbe permesso di evitare o ridurre il pregiudizio derivante dal fenomeno inflativo. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva riconosciuto il maggior danno, determinato in base agli indici Istat del costo della vita in relazione al ritardato pagamento di un conguaglio - di entità limitata, stante anche la pluralità degli aventi diritto - di un'indennità espropriativa, valorizzando la mera qualità di "consumatori" dei creditori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)