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Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 04/04/2003 (Rv. 561870 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Danno da svalutazione monetaria - Prova - Ricorso, da parte del giudice, a criteri presuntivi - Legittimità - Condizioni - Onere di allegazione da parte del creditore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561870-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di risarcimento del danno nelle obbligazioni pecuniarie, il maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., va provato e, pur essendo vero che, in difetto di prove specifiche, soccorre il potere del giudice di far ricorso a criteri presuntivi in ordine alla possibilità d'impiego del danaro, coerenti con la situazione personale e professionale del creditore, non si può prescindere dall'assolvimento, da parte del creditore stesso, quanto meno di un onere di allegazione che consenta al giudice di verificare se, tenuto conto di dette qualità personali e professionali, il danno richiesto possa essersi verosimilmente prodotto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)