Sez. 3, Sentenza n. 29077 del 04/06/2013 Ud. (dep. 09/07/2013) Rv. 256737 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione - Reato - Natura di reato proprio - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione (art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006), non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)