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Sez. 3 - , Sentenza n. 4770 del 26/01/2021 Ud. (dep. 08/02/2021) Rv. 280375 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione – Reato proprio – Esclusione – Elemento oggettivo – Unica condotta tra quelle alternativamente previste dalla norma – Configurabilità del reato – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280375-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non ha natura di reato proprio, realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un'attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune, che può essere commesso da chiunque svolga tale attività di fatto o in modo secondario, purché non del tutto occasionalmente, e che, per la sua natura istantanea, si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice. (Fattispecie relativa a rifiuti speciali, in cui la Corte ha escluso l'occasionalità dell'attività per la natura e la quantità dei rifiuti, destinati ad essere interrati con un mezzo meccanico in un fondo preso in affitto, nonché per il coinvolgimento nell'attività di due persone).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)