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Sez. 3, Sentenza n. 1356 del 10/03/1981 (Rv. 411978 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORMALITA - MERA DEDUZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DA PERSONA PRIVA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1981-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411978-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORMALITA - MERA DEDUZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DA PERSONA PRIVA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - INSUFFICIENZA.*

Per il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art 214 cod proc civ, pur non essendo richiesta alcuna formula speciale o sacramentale, occorre che la parte, contro la quale la scrittura sia stata prodotta in giudizio, sollevi una impugnazione chiara ed inequivoca contro l'autenticita della stessa. Pertanto, ove la parte non abbia disconosciuto l'autenticita della scrittura, ma si sia limitata a dichiarare che il documento era stato sottoscritto da persona priva del potere di rappresentare la societa, tale documento puo essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice. (Conf 2083/76, mass n 380905, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)