Sez. 1, Sentenza n. 1245 del 21/02/1984 (Rv. 433383 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - MODALITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - MODALITÀ - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, postula che la parte, contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio, impugni chiaramente ed univocamente l'autenticità della stessa, nella sua interezza, o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, se trattasi dell'autore apparente del documento prodotto, ovvero, nel caso di erede o avente causa, anche solo dichiarando di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del proprio autore. (alla stregua del principio di cui in massima, il S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva riconosciuto valore di disconoscimento del documento, prodotto contro l'erede dell'autore apparente dello stesso, alla sua contestazione da parte del procuratore ad litem con una generica formula di stile). (V 1356/81, mass n 411978; (V 3409/80, mass n 407233; (V 292/78, mass n 389580).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)