Sez. 2, Sentenza n. 5466 del 08/09/1986 (Rv. 447987 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - CONTESTAZIONE FORMALE DELLA AUTENTICITÀ DEL DOCUMENTO - NECESSITÀ.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - CONTESTAZIONE FORMALE DELLA AUTENTICITÀ DEL DOCUMENTO - NECESSITÀ.*
Ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ. il disconoscimento della scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio, impugni chiaramente e univocamente l'autenticità della stessa nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, se trattasi dell'autore apparente del documento prodotto, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente ai fini del detto disconoscimento, una generica formula di stile. (V 1356/81, mass n 411978; (V 3409/80, mass n 407233; (V 292/78, mass n 389580; (Conf 1245/84, mass n 433383).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)