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Sez. 5, Sentenza n. 23654 del 23/05/2025 Cc. (dep. 24/06/2025) Rv. 288208-02

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Abusivismo finanziario - Natura - Reato eventualmente abituale - Consumazione - Determinazione - Prescrizione - Decorrenza - Successione di leggi nel tempo - Effetti - Indicazione.
Stato
decisa il 2025-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288208-02

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Il delitto di abusivismo finanziario ha natura di reato eventualmente abituale, in quanto può essere integrato sia da un unico comportamento, sia da una pluralità di condotte omogenee ripetute nel tempo, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico e, ove la condotta si sia protratta sotto la vigenza di due differenti regimi normativi, la disposizione applicabile è solo quella vigente alla data della consumazione.

Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/02/1998 num. 58 art. 166

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)