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Sez. 5, Sentenza n. 16118 del 14/12/2015 Ud. (dep. 19/04/2016) Rv. 267142 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di intermediazione finanziaria - Natura del reato - Reato di pericolo ad esecuzione prolungata - Conseguenze - Termine di decorrenza della prescrizione - Ultimo atto di concreta esecuzione della condotta illecita.
Stato
decisa il 2015-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267142-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 58 del 1998, รจ un reato di pericolo a consumazione prolungata, nel quale deve distinguersi il perfezionamento della fattispecie, coincidente con il momento di realizzazione di tutti i suoi elementi costitutivi, dalla consumazione, che, invece, si realizza quando si siano prodotte tutte le conseguenze della condotta illecita, dall'ultima delle quali si deve far decorrere il termine per la prescrizione. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il reato, nel caso di specie, si era perfezionato nel momento in cui era stato conferito all'imputato l'incarico di investire le somme affidategli dai clienti, ma si era consumato fino al momento in cui quell'incarico era stato concretamento svolto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 166

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)