Sez. 5, Sentenza n. 25160 del 16/01/2015 Ud. (dep. 16/06/2015) Rv. 265299 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di abusivismo finanziario - Natura - Elemento materiale.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Il reato di abusivismo finanziario è un reato di pericolo presunto a tutela del corretto funzionamento del mercato, dei risparmiatori e degli investitori che esclude dall'area penalmente sanzionata il compimento di singoli atti occasionali, richiedendo, invece, una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste, secondo un concetto di professionalità in senso ampio, ed indirizzati al pubblico, nel limitato senso di soggetti quantitativamente non predeterminati. Ne consegue che ai fini della configurabilità del reato in questione occorre lo svolgimento di servizi o attività di investimento o di gestione di risparmi altrui, esercitati nei riguardi di una clientela tendenzialmente indeterminata; tuttavia, tali condotte possono essere poste in essere dal soggetto attivo nei confronti di un unico cliente, in quanto ciò non esclude che l'attività di prestazione di servizi finanziari abbia carattere di pubblicità e professionalità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 166
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)