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Sez. 1, Sentenza n. 3970 del 18/03/2003 (Rv. 561187 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Accettazione del contraddittorio della controparte, nel corso dell'impugnazione, a seguito di rinvio della Cassazione - Giudicato interno - Eccezione - Accoglimento - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561187-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

In tema di giudicato interno, è fondata l'eccezione - rilevabile d'ufficio in cassazione, anche nel caso di controricorso dichiarato inammissibile - tendente a dichiarare l'esistenza della preclusione per il giudice del rinvio (a seguito di un primo giudizio di cassazione) - ad esaminare la domanda per la mancata impugnazione della pronuncia di rigetto, quand'anche vi sia stata accettazione del contraddittorio da parte dell'impugnato, atteso che tale accettazione non ha nel giudizio di impugnazione (e ancor più nel giudizio di impugnazione a seguito di rinvio da parte della Cassazione) lo stesso effetto che ha nel giudizio di primo grado. Infatti, se in quest'ultimo l'accettazione del contraddittorio consente di superare il limite posto dalle regole processuali nell'interesse e in favore dei privati, nel giudizio di rinvio (come, e ancor più, che in quello di appello) la delimitazione della "res litigiosa" è data dall'interesse pubblico e, quindi, non è nella disponibilità delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)