Sez. 3, Sentenza n. 7500 del 27/03/2007 (Rv. 595783 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Caratteristiche - Individuazione - Giudicato interno - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di rinvio - Sussistenza - Accettazione del contraddittorio della controparte sulla domanda coperta dal giudicato - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Il giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza impugnata in sede di legittimità, disciplinato dagli artt. 392-394 cod. proc. civ., è un processo ad istruzione sostanzialmente "chiusa", in cui non è ammessa la proposizione di nuove domande e nel quale, a maggior ragione, è rilevabile d'ufficio il giudicato interno con effetto preclusivo rispetto a domanda rigettata in primo grado che non abbia costituito oggetto di gravame in appello, quanch'anche su di essa vi sia stata l'accettazione del contraddittorio nello stesso giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)