Sez. 1, Sentenza n. 14295 del 21/06/2006 (Rv. 592743 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione - Deroga - Presupposti - Attestazione - Condizione necessaria per la validità del decreto - Mancanza - Conseguenze - Nullità dello stesso - Intervenuta manifestazione di preferenza da parte dello straniero per la lingua inglese - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità' procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dal destinatario del provvedimento è derogabile solo ove detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga, pertanto, la traduzione in una delle lingue predeterminate dalla norma di cui all'art. 13, comma settimo, del d.lgs. 286 del 1998 (francese, inglese, spagnolo). In mancanza di tale attestazione, non assume alcun rilievo la circostanza che lo straniero abbia espresso la propria preferenza per una delle lingue veicolari, in quanto l'Amministrazione ha la possibilità di interpellare l'interessato su detta preferenza solo se il decreto rechi la menzione, e la ragione, della impossibilità di procedere alla traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)