Sez. L, Sentenza n. 2200 del 30/05/1975 (Rv. 375985 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - MUTAMENTO DI MANSIONI DI QUALIFICA O DI CATEGORIA - IRRILEVANZA - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA INTERMEDIA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - MUTAMENTO DI MANSIONI DI QUALIFICA O DI CATEGORIA - IRRILEVANZA - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA INTERMEDIA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Nel caso di prestazione lavorativa non apprezzabilmente interrotta nel tempo, ove pur vi sia stata risoluzione meramente cartolare del rapporto di lavoro, in realta proseguito con riassunzione soltanto formale del lavoratore, deve ritenersi irrilevante, ai fini del computo dell'indennita di anzianita, in relazione al principio dell'infrazionabilita a tali fini dell'anzianita maturata nell'intero corso del rapporto di lavoro, il mutamento di mansioni, di qualifica o di categoria, in quanto esso costituisce fenomeno evolutivo di tale rapporto; in particolare, il passaggio del lavoratore dalla categoria operaia a quella speciale (o intermedia) non da luogo al frazionamento dell'anzianita e della relativa indennita, se tale mutamento non si accompagni ad altri particolari elementi di fatto dai quali si possa desumere la 'novazione del vincolò. (V 2822/74, mass n 371239).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)