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Sez. L, Sentenza n. 3825 del 03/08/1978 (Rv. 393385 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - RISOLUZIONE MERAMENTE FORMALE DEL RAPPORTO E FORMALE RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - COMPUTO DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - MUTAMENTO DI MANSIONI, QUALIFICA O CATEGORIA - IRRILEVANZA - PASSAGGIO DEL LAVORATORE DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA SPECIALE - FRAZIONAMENTO DELLA INDENNITA - ESCLUSIONE - LIMITI - NOVAZIONE - NECESSITA - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1978-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393385-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - RISOLUZIONE MERAMENTE FORMALE DEL RAPPORTO E FORMALE RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - COMPUTO DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - MUTAMENTO DI MANSIONI, QUALIFICA O CATEGORIA - IRRILEVANZA - PASSAGGIO DEL LAVORATORE DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA SPECIALE - FRAZIONAMENTO DELLA INDENNITA - ESCLUSIONE - LIMITI - NOVAZIONE - NECESSITA - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*

In caso di prestazione lavorativa non apprezzabilmente interrotta nel tempo, anche se vi sia stata risoluzione meramente formale del rapporto di lavoro, in realta proseguito con altrettanto formale riassunzione del lavoratore, deve ritenersi irrilevante, ai fini del computo dell'indennita di anzianita il mutamento di mansioni, di qualifica o di categoria in quanto fenomeno meramente evolutivo del rapporto stesso, in relazione al principio dell'infrazionabilita dell'anzianita maturata nell'intero corso del rapporto di lavoro. Pertanto, il passaggio del lavoratore dalla categoria operaia a quella speciale (o intermedia) non da luogo al frazionamento dell'anzianita e della relativa indennita, se tale mutamento non si accompagni ad altri particolari elementi di fatto dai quali si possa desumere la novazione del vincolo. La prova di tale intervenuta novazione deve essere fornita, dal datore di lavoro che la allega sulla base dei fatti costitutivi di un reale accordo inteso a porre fine ad un rapporto di lavoro in corso ed a dare inizio ad uno nuovo con modificazioni sostanziali sul piano oggettivo. (Conf 2200/75, mass n 375985; (V 2822/74, mass n 371239).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)