Sez. 2, Sentenza n. 3155 del 05/03/2001 (Rv. 544412 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Rigetto del reclamo avverso diniego di misura cautelare - Condanna alle spese - Impugnabilità ai sensi dell'art. 111 Costituzione - Contemporanea opposizione ai sensi dell'art. 669 "septies", terzo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Consumazione del potere di impugnazione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale, nel rigettare il reclamo sul diniego di misura cautelare richiesta al Pretore, condanna il reclamante alle spese - provvedimento che potrebbe avere carattere decisorio se ante causam - è comunque inammissibile se avverso il medesimo è contemporaneamente proposta opposizione ai sensi dell' art. 669 "septies", terzo comma, cod. proc. civ., perché il potere di impugnazione si è consumato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 com. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)