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Sez. 3, Sentenza n. 423 del 19/01/1979 (Rv. 396539 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - LOCAZIONE PROROGATA - MOROSITA COSTITUENTE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DURATA - ADEMPIMENTO TARDIVO DEL CONDUTTORE, SUCCESSIVO ALLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - SANATORIA DELLA MOROSITA - ESCLUSIONE - ULTERIORE VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396539-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - LOCAZIONE PROROGATA - MOROSITA COSTITUENTE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DURATA - ADEMPIMENTO TARDIVO DEL CONDUTTORE, SUCCESSIVO ALLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - SANATORIA DELLA MOROSITA - ESCLUSIONE - ULTERIORE VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'art 3 della legge n 841 del 1973, il quale dispone che la morosita puo costituire causa di risoluzione del contratto di locazione, soggetto a proroga legale, soltanto quando si protragga per almeno due mesi, va inteso non nel senso che la morosita debba riferirsi ad almeno due mesi, ma nel senso che la stessa, pur riguardando un solo canone, duri almeno due mesi. In tal caso, l'adempimento tardivo del conduttore, successivo alla domanda di risoluzione, non ha effetto di sanatoria della morosita e non e preclusivo della risoluzione della locazione, per cui non e necessaria una ulteriore specifica valutazione della gravita dello inadempimento del conduttore, riguardando questo un'obbligazione primaria ed essenziale della locazione. (V 806/77, mass n 384403; (V 3535/75, mass n 377724; (V 610/70, mass n 345748).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)