Sez. L, Sentenza n. 27167 del 23/12/2009 (Rv. 611350 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA | Domanda da parte di lavoratrici ammesse al godimento dell'indennità di maternità - Termine - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA
Per le lavoratrici gestanti ammesse al godimento dell'indennità di maternità e che siano divenute disoccupate entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di congedo per maternità, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 129, quinto comma, del r.d.l. n. 1827 del 1935 per la presentazione della domanda di disoccupazione resta sospeso durante il periodo di congedo per maternità ed in pendenza dell'erogazione della relativa indennità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)