diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 06/04/1994 (Rv. 486062 - 01)

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Omessa pronuncia | Domanda proposta subordinatamente al mancato accoglimento di altra istanza - Erroneo mancato esame in conseguenza dell'accoglimento della domanda principale - Vizio di omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Statuizione del giudice - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1994-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486062-01

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Omessa pronuncia

Non incorre nel vizio di omessa pronuncia e nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., il giudice che, in conseguenza di un'errata interpretazione delle istanze di una parte, ritenga precluso l'esame di talune domande (o motivi di impugnazione), per essere state le stesse proposte subordinatamente al mancato accoglimento di altra istanza, da lui accolta, atteso che tale statuizione costituisce comunque una pronuncia sulle domande, che attenendo esclusivamente al momento logico dell'accertamento in concreto della ritenuta preclusione, con riguardo all'interpretazione dell'atto processuale, è sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)