Sez. L, Sentenza n. 11481 del 18/11/1997 (Rv. 510125 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE | Trattamento pensionistico integrativo - Erogazione di pensione estera - Somme indebitamente riscosse - Ripetibilità - Presupposti - Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, commi da duecentosessantesimo a duecentosessantatreesimo - Applicazione retroattiva fino al 1 gennaio 1997.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE
In tema di indebita erogazione, prima del primo gennaio 1996, di somme a titolo di pensione integrativa pur in presenza della fruizione di pensione estera, l'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88 è inapplicabile per effetto della sopravvenuta legge 23 dicembre 1996 n. 662 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica ed entrata in vigore in data 1 gennaio 1997), la quale, nei commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantaduesimo, duecentosessantatreesimo, e duecentosessantacinquesimo e dell'art. 1, sostituendo retroattivamente e per il periodo di tempo fino alla data suddetta la precedente normativa (costituente eccezione all'art. 2033 cod. civ.), disciplina l'indebito versamento per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, di prestazioni pensionistiche, trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, senza distinzione tra i vari tipi di pensione, stabilendo la ripetibilità a seconda del reddito del pensionato, e salvo in ogni caso il dolo di quest'ultimo, con riferimento esclusivo agli enti erogatori a carico dei quali sono poste tali prestazioni.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., DPR 30/12/1979 num. 761 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)