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Sez. L, Sentenza n. 11755 del 20/11/1998 (Rv. 520905 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Accertamento - Criteri - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'individuazione per il personale ferroviario dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri e alla diversificazione dell'attività espletata dagli appartenenti ad essa rispetto a quella dei dipendenti di settima categoria.
Stato
decisa il 1998-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520905-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE

L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo nella categoria di competenza, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito; l'unica indagine residuale che può proporsi in sede di legittimità afferisce alla censura per violazione dei criteri legali di ermeneutica nell'interpretazione della disciplina collettiva in tema di qualifiche, ovvero per vizi di motivazione, questi ultimi nella duplice accezione della carenza od insufficienza, ovvero della contraddittorietà della stessa, tali da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata. (In base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto non inficiata in alcuna delle direzioni delineate la sentenza di merito che, al fine di escludere il diritto di un dipendente delle FF.SS. SpA di settimo livello all'inquadramento nella categoria dei quadri, ha proceduto ad una approfondita indagine interpretativa circa i riferimenti funzionali contenuti nella settima, ottava e nona categoria contrattuale, concludendo nel senso che gli elementi qualificanti per l'appartenenza a tali ultime due categorie - cui appartengono i cosiddetti quadri - vanno individuati soprattutto nell'autonomia di iniziativa e di decisione nei limiti delle direttive "generali" del proprio settore, con diretta responsabilità organizzativa e sui risultati da conseguire nonché nell'attività particolarmente qualificata e nella preposizione ad impianti od unità organizzative a struttura complessa, mentre l'attività degli appartenenti alla settima categoria - pur condividendo con le altre i compiti di coordinamento e controllo - risulta contraddistinta da autonomia di iniziativa ma solo nei limiti delle direttive "particolari" del proprio settore e non comporta né presuppone le altre caratteristiche qualificanti le categorie superiori delineate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)