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Sez. L, Sentenza n. 1394 del 08/02/2000 (Rv. 533614 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Inquadramento dei lavoratori - Individuazione dei criteri previsti dalla contrattazione collettiva di diritto comune - Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'individuazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica degli impiegati di concetto previsti dal c.c.n.l. 19 giugno 1987 applicabile ai lavoratori delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana.
Stato
decisa il 2000-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533614-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE

L'individuazione dei criteri generali previsti per l'inquadramento nelle singole qualifiche dalla contrattazione collettiva di diritto comune è devoluta all'interpretazione del giudice di merito, che è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 e segg. cod. civ. o per vizi di motivazione (nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto - con riferimento all'art. 13 del c.c.n.l. 19 giugno 1987 applicabile ai lavoratori delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana - che la qualifica di impiegato di concetto propria del sesto livello contrattuale comportasse l'attribuzione di una maggiore facoltà di iniziativa rispetto ai compiti dell'impiegato esecutivo anche in caso di frequente intercambiabilità di compiti fra i dipendenti addetti ad uno stesso ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 19/06/1987 num. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)