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Sez. 6, Sentenza n. 427 del 01/02/1995 Cc. (dep. 14/03/1995) Rv. 200749 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere | Possibilità di addurre elementi nel corso della udienza - Ambito e nozione.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200749-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere

L'istituto del riesame disciplinato dall'art. 309 cod. proc. pen., pur essendo una impugnazione, non è soggetto ai limiti del principio di devoluzione ed il giudice del riesame deve effettuare una "revisio prioris in istantiae", tenendo conto anche degli elementi addotti nel corso dell'udienza. La facoltà di addurre nuovi elementi, sia da parte dell'indagato sia da parte del pubblico ministero, comprende la possibilità di produrre nuovi documenti o altri elementi rappresentativi del fatto oggetto della decisione, non potendo detta decisione assimilarsi a quella di "addurre nuovi motivi".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)