Sez. L, Sentenza n. 675 del 24/01/1987 (Rv. 450383 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL LAVORATORE CON MANSIONI PROPRIE DELLA QUALIFICA SPETTANTEGLI OVVERO EQUIVALENTI - FATTISPECIE (LICENZIAMENTO DI UN COLLABORATORE FISSO DI UN QUOTIDIANO PER EFFETTO DELLA SOPPRESSIONE DEI SUPPLEMENTI SETTIMANALI CUI ERA ADDETTO).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL LAVORATORE CON MANSIONI PROPRIE DELLA QUALIFICA SPETTANTEGLI OVVERO EQUIVALENTI - FATTISPECIE (LICENZIAMENTO DI UN COLLABORATORE FISSO DI UN QUOTIDIANO PER EFFETTO DELLA SOPPRESSIONE DEI SUPPLEMENTI SETTIMANALI CUI ERA ADDETTO).*
In ipotesi di licenziamento del lavoratore subordinato per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro deve provare l'impossibilità di utilizzare il dipendente nella posizione di lavoro da quest'ultimo occupata, nonché più in generale in attività relative a mansioni proprie della qualifica spettantegli o che siano a queste equivalenti, tenendo conto delle esperienze e delle attitudini professionali del dipendente stesso compatibilmente con il tipo di organizzazione dell'impresa. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un collaboratore fisso di un giornale quotidiano per effetto della soppressione dei supplementi settimanali cui lo stesso era addetto, escludendo però che il datore di lavoro avesse dovuto provare anche l'impossibilità di utilizzare il dipendente come redattore ordinario, mansione non riconducibile alla qualifica ricoperta dallo stesso). (V 4294/86, mass n 447060; (V 624/84, mass n 432884; (V 1443/83, mass n 426272).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)