Sez. L, Sentenza n. 1443 del 25/02/1983 (Rv. 426272 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL CONTRATTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO - IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL LAVORATORE IN ALTRO SETTORE DELL'AZIENDA E CON ATTRIBUZIONE DI MANSIONI DIVERSE - NECESSITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL CONTRATTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO - IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL LAVORATORE IN ALTRO SETTORE DELL'AZIENDA E CON ATTRIBUZIONE DI MANSIONI DIVERSE - NECESSITÀ - LIMITI.*
In caso di licenziamento del lavoratore per giustificato motivo di carattere oggettivo di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, non è sufficiente che il giudice del merito accerti la non arbitrarietà del licenziamento di un determinato dipendente attraverso la valutazione degli elementi di prova forniti dal lavoratore su cui grava il relativo Onere a norma dell'art. 5 della legge suddetta in ordine alle ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro ed al suo normale svolgimento, ma è necessario che accerti le ragioni obiettive, per cui il lavoratore non poteva essere mantenuto in servizio mediante utilizzazione in altro settore dell'azienda e con attribuzioni di mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto. Quest'ultimo accertamento non è però necessario nell'ipotesi di ultimazione dei lavori e cessazione dell'impresa, essendo conseguente l'indisponibilità di ulteriori posti da utilizzare. (V 5099/77, mass n 388707).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)