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Sez. L, Sentenza n. 4056 del 02/04/1992 (Rv. 476557 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere | Contratti di formazione e lavoro - Inadempimento dell'obbligazione formativa - Vizio funzionale della causa - Sanzione relativa - Rapporto non munito di alcuna stabilità - Recesso "ad nutum" anteriore alla scadenza del termine - Inammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476557-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere

Nel rapporto di formazione e lavoro l'inadempimento dell'obbligazione formativa gravante sul datore di lavoro si configura come un vizio funzionale della causa che, quale fatto illecito successivo alla stipulazione del contratto, non ne determina la nullità, ma è sanzionato con la "fictio iuris" prevista dall'art. 3, nono comma, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito, con modifiche, dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863), per la quale il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto, restando peraltro escluso che in relazione a rapporto non munito di stabilità, né reale né obbligatoria, il recesso "ad nutum" del datore di lavoro possa essere esercitato prima della scadenza del termine, nel qual caso l'illegittimità del recesso comporta il diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla scadenza del termine nonché al risarcimento del danno derivante dalla mancata formazione ed all'indennità di preavviso, conseguente al recesso "ad nutum" operante dalla scadenza anzidetta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)