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Sez. L, Sentenza n. 2848 del 22/04/1986 (Rv. 445887 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOTTOPOSIZIONE DEL LAVORATORE A PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445887-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOTTOPOSIZIONE DEL LAVORATORE A PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA - LIMITI.*

In ipotesi di sottoposizione del lavoratore subordinato a procedimento penale, il datore di lavoro può rinunciare unilateralmente alla sua prestazione senza che per questo il rapporto possa dirsi sospeso, sicché permangono i diritti del lavoratore ed in primo luogo quello alla retribuzione, a meno che le parti sociali non abbiano previsto tale ipotesi nel contratto collettivo di lavoro dettando una specifica disciplina pattizia, della quale quindi il giudice - in Mancanza di una contraria disciplina legale di natura imperativa - deve fare applicazione. (V 5208/85, mass n 442506; (V 1885/82, mass n 419731).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)