Sez. L, Sentenza n. 2848 del 22/04/1986 (Rv. 445887 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOTTOPOSIZIONE DEL LAVORATORE A PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOTTOPOSIZIONE DEL LAVORATORE A PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA - LIMITI.*
In ipotesi di sottoposizione del lavoratore subordinato a procedimento penale, il datore di lavoro può rinunciare unilateralmente alla sua prestazione senza che per questo il rapporto possa dirsi sospeso, sicché permangono i diritti del lavoratore ed in primo luogo quello alla retribuzione, a meno che le parti sociali non abbiano previsto tale ipotesi nel contratto collettivo di lavoro dettando una specifica disciplina pattizia, della quale quindi il giudice - in Mancanza di una contraria disciplina legale di natura imperativa - deve fare applicazione. (V 5208/85, mass n 442506; (V 1885/82, mass n 419731).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)