Sez. L, Sentenza n. 5203 del 23/10/1985 (Rv. 442506 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ESERCIZIO DI POTERE DIRETTIVO - CONFIGURABILITÀ - NATURA DISCIPLINARE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DELLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ESERCIZIO DI POTERE DIRETTIVO - CONFIGURABILITÀ - NATURA DISCIPLINARE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DELLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA.*
La sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, seppur non prevista espressamente dalla legge o dal contratto, può tuttavia essere applicata dal datore di lavoro nell'Esercizio del suo potere direttivo giacché egli ha facoltà di rinunciare ad avvalersi temporaneamente - nelle more del procedimento disciplinare in corso - della prestazione del lavoratore, rimanendo però in tal caso ferma - attesa l'unilateralità della rinuncia - la sua obbligazione di corrispondere la retribuzione e perdurando frattanto il rapporto di lavoro nella sua integrità. Tale sospensione quindi - perseguendo una finalità meramente cautelare - non ha natura di provvedimento disciplinare ed è destinata ad esaurire i suoi effetti allorché - esaurito il procedimento disciplinare - il datore di lavoro adotta le sue determinazioni. (V 258/85, mass n 438484; (V 4719/83, mass n 429611; (Conf 1885/82, mass n 419731).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)