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Sez. L, Sentenza n. 3209 del 26/03/1998 (Rv. 514002 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Da parte del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti (Fattispecie relativa all'art. 80 Regolamento per il personale del Banco di Napoli prevedente la possibilità di sospensione cautelare del dipendente).
Stato
decisa il 1998-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514002-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione da parte del giudice di merito delle clausole di un contratto collettivo di diritto comune (al quale va equiparato il Regolamento per il personale del Banco di Napoli) non può sottrarsi a censura in sede di legittimità se sorretta da una motivazione illogica e contrastante con le regole legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie la sentenza di merito interpretando l'art. 80 del menzionato Regolamento aveva ritenuto che in mancanza di un'espressa esclusione non potesse negarsi al dipendente sospeso dal servizio in via cautelare con riferimento a fatti per i quali era stato sottoposto a procedimento penale e, nell'ambito di questo, a carcerazione preventiva, il diritto a percepire gli emolumenti anche per il periodo di carcerazione, una volta conclusasi favorevolmente l'indagine penale a suo carico. La S.C., ribadito il principio secondo cui la sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento penale ove normativamente e negozialmente prevista, e nei termini specifici in cui lo sia può legittimare oltre alla sospensione della prestazione lavorativa anche quella della controprestazione retributiva, ha annullato la decisione per illogicità della motivazione sul rilievo che essa, senza trovare appoggio in alcun dato testuale, finiva con l'attribuire al lavoratore sospeso e sottoposto alla custodia cautelare un trattamento migliore di quello riservato al lavoratore soltanto sospeso ed estendeva inoltre gli effetti della retroattività della revoca della sospensione fino ad eliminare il dato storico della assoluta impossibilità della prestazione lavorativa durante il periodo della sospensione stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)