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Sez. 2, Sentenza n. 4992 del 03/11/1978 (Rv. 394739 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - INTERVALLI DI ISOLAMENTO - DIVIETO DI COSTRUZIONE - VIOLAZIONE - RINUNCIA DI UN PRIVATO AL DIRITTO DI CHIEDERE L'ABBATTIMENTO DELL'EDIFICIO DEL VICINO COSTRUITO IN UN INTERVALLO - VALIDITA - POTERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI FAR RISPETTARE IL PREDETTO DIVIETO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394739-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - INTERVALLI DI ISOLAMENTO - DIVIETO DI COSTRUZIONE - VIOLAZIONE - RINUNCIA DI UN PRIVATO AL DIRITTO DI CHIEDERE L'ABBATTIMENTO DELL'EDIFICIO DEL VICINO COSTRUITO IN UN INTERVALLO - VALIDITA - POTERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI FAR RISPETTARE IL PREDETTO DIVIETO - PERSISTENZA.*

La norma dell'art 6 della legge 25 novembre 1962 n 1684, che vieta ogni costruzione negli intervalli di isolamento nelle zone sismiche, sebbene in via principale tuteli interessi pubblici generali, nei rapporti fra privati assume altresi carattere integrativo delle norme del codice civile in materia di distanze tra fabbricati: ne consegue che il privato, se puo chiedere l'abbattimento dell'edificio del vicino costruito in violazione delle dette distanze, validamente puo rinunziare, anche preventivamente, a qualunque titolo, a tale diritto, che riguarda un interesse di schietta natura privatistica e patrimoniale, prestando il proprio consenso alla esecuzione della costruzione del vicino nella zona di isolamento, fermi restando i poteri della pubblica amministrazione di far rispettare quella norma e di prendere i provvedimenti del caso allorche essa risulti comunque violata. (V 3566/77, mass n 387166; (V 257/76, mass n 378917; (V 3617/75, mass n 377809; (V 2819/69, mass n 342616).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)