Sez. 5, Sentenza n. 21005 del 01/04/2016 Ud. (dep. 19/05/2016) Rv. 266851 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Indagini difensive - Diritto allo svolgimento in ogni stato e grado del giudizio - Utilizzabilità in giudizio - Condizioni.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
Il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia coordinarsi, affinché i risultati di dette indagini possano essere legittimamente utilizzati in giudizio, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova; tali risultati, in particolare, devono essere portati all'attenzione del giudice secondo la scansione stabilita, nel dibattimento, dagli artt. 468 e ss. cod. proc. pen. e, in appello, dagli artt. 568 e ss. cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili i risultati delle indagini difensive effettuate dopo la sentenza di primo grado che erano stati trasfusi in una "memoria", ritenuta non idonea ad introdurre prove ma solo ad illustrare quelle già acquisite).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)