Sez. 6, Sentenza n. 1400 del 22/10/2014 Ud. (dep. 14/01/2015) Rv. 261798 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Svolgimento delle indagini difensive - Diritto - Coordinamento con le singole norme sulla formazione della prova - Necessità - Fattispecie.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
Il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova. (Fattispecie relativa a richiesta di rinnovazione dell'istruzione in giudizio abbreviato d'appello mediante acquisizione di verbali di dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, che la S.C. ha ritenuto inammissibile in quanto, nel giudizio abbreviato, le prove integrative di natura dichiarativa devono essere assunte dal giudice, ai sensi dell'art. 422 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)