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Sez. 6 - , Sentenza n. 1561 del 11/09/2018 Ud. (dep. 14/01/2019) Rv. 274940 - 02

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Indagini difensive – Diritto allo svolgimento in ogni stato e grado del giudizio – Utilizzabilità nel giudizio abbreviato condizionato – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274940-02

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA

In tema di giudizio abbreviato condizionato, le dichiarazioni testimoniali acquisite in sede di indagine difensive, ai sensi dell'art.327-bis cod.proc.pen., sono utilizzabili ai fini della decisione a condizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del pubblico ministero prima dell'ammissione al rito speciale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice d'appello che aveva respinto la richiesta di audizione di persone sentite in sede di indagini difensive, sul presupposto che l'imputato, avendo chiesto che il processo fosse definito con il rito abbreviato condizionato all'escussione di persone diverse, non poteva chiedere successivamente l'acquisizione di nuovi elementi di prova).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)