Sez. 3, Sentenza n. 35372 del 26/05/2010 Ud. (dep. 30/09/2010) Rv. 248366 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Svolgimento delle indagini difensive - Diritto - Coordinamento con le singole norme sulla formazione della prova - Necessità.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
Il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova. (Fattispecie di richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado d'appello, rigettata correttamente in quanto la documentazione acquisita per mezzo delle indagini difensive e che si chiedeva fosse acquisita al giudizio non costituiva una prova nuova sopravvenuta e il processo era definibile allo stato degli atti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)