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Sez. 3, Sentenza n. 45823 del 23/10/2012 Ud. (dep. 23/11/2012) Rv. 253875 - 01

PESCA - MARITTIMA | Pesca del novellame - Tolleranza di novellame sul pescato - Compatibilità con la disciplina comunitaria - Esclusione - Conseguenze - Disapplicazione - Reato - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253875-01

PESCA - MARITTIMA

Deve essere disapplicata la normativa nazionale prevista dagli artt. 15 e 24 legge 14 luglio 1965, n. 963, che prevede una percentuale del 10% di tolleranza di novellame sul pescato, in quanto incompatibile con la disciplina comunitaria contenuta nel Reg. CE, 17 giugno 1994, n. 1626, che non consente alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame. (Fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di condanna in cui si dava atto che tutti gli esemplari detenuti risultavano comunque di dimensioni inferiori ai dieci centimetri stabiliti dalla normativa comunitaria).

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 24 CORTE COST., Regolam. Comunitario 17/06/1994 num. 1626, DPR 02/10/1968 num. 1639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)