Sez. L, Sentenza n. 13526 del 16/12/1991 (Rv. 475058 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia | Assenza dal lavoro per fruire delle cure termali - Diritto al trattamento economico di malattia - Condizioni.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia
Il diritto al trattamento economico di malattia spettante, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. e della disciplina introdotta dalle leggi n. 526 del 1982 (art. 4) e n. 638 del 1983 (art. 13), durante il periodo di assenza dal lavoro per fruire di cure termali, compete solo quando quelle cure risultino in concreto incompatibili con le ferie oppure quando (pur essendo compatibili) non possano essere differite al periodo feriale prestabilito dal datore di lavoro senza pregiudicare, quantomeno, il più efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 526 art. 4, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)