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Sez. U, Sentenza n. 2969 del 10/11/1973 (Rv. 366632 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - ART 11 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK 10 GIUGNO 1958 - PORTATA - RAPPORTI TRA UN CITTADINO ITALIANO ED IL CITTADINO DI UNO STATO NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE - APPLICABILITA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366632-01

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - ART 11 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK 10 GIUGNO 1958 - PORTATA - RAPPORTI TRA UN CITTADINO ITALIANO ED IL CITTADINO DI UNO STATO NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE - APPLICABILITA - ESTENSIONE.*

L'art 11 della convenzione di new York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n 62, nell'attribuire validita alle clausole compromissorie per arbitrato estero, riconosce la giurisdizione esclusiva a favore dell'arbitro straniero. Tale disciplina si applica anche nei rapporti tra il cittadino italiano ed il suddito di uno stato non aderente alla convenzione ed e applicabile, quale jus superveniens, ai processi in corso o ancora da instaurarsi. (V 3620/71, mass n 355336; 470/70, mass n 345475).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 11, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)