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Sez. 1, Sentenza n. 6365 del 08/05/2001 (Rv. 546490 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Reclamo - Decisione della Corte d'appello - Impugnabilità in cassazione "ex" art. 111 Cost. - Esclusione - Limiti - Statuizione relativa alla condanna alle spese processuali - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546490-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

In tema di provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società (art. 2409 cod. civ.), i decreti della Corte d'appello a seguito di reclamo avverso le statuizioni del tribunale non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., perché essi sono atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso neppure quando contengano la revoca degli amministratori o dei sindaci, trattandosi di provvedimenti, disposti nell'interesse della società ad una corretta amministrazione, che si esauriscono in misure cautelari e provvisorie e che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non pronunciano al riguardo per definire un conflitto tra parti contrapposte con attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale. È viceversa ammissibile il ricorso per cassazione avverso la parte di detto provvedimento recante la condanna alle spese processuali, atteso che tale statuizione è costitutiva di un rapporto obbligatorio ed è munita dei connotati della pronunzia giurisdizionale idonea ad assumere valore di giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)