Sez. 3, Sentenza n. 1555 del 13/02/1998 (Rv. 512605 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio - Modalità - Accettazione incondizionata della proposta di vendita ovvero sottoposta a condizione sospensiva - Accertamento di fatto - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Accertare se il mezzadro di un fondo abbia esercitato il diritto di prelazione del fondo agricolo (art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590), accettando incondizionatamente la proposta di vendita notificatagli dal proprietario, ovvero senza alcuna condizione sospensiva - sì da necessitare l'accettazione del proponente costituisce accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se il ricorrente non indica quali canoni o criteri ermeneutici sono stati violati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)