Sez. 2, Sentenza n. 1616 del 23/09/1986 Ud. (dep. 12/02/1987) Rv. 175101 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - FATTISPECIE DI RITENUTA SUSSISTENZA DI ESTORSIONE E NON DI TRUFFA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - FATTISPECIE DI RITENUTA SUSSISTENZA DI ESTORSIONE E NON DI TRUFFA.*
Risponde di estorsione e non di truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n. 2 colui il quale, a fini estorsivi, incuta il timore di un pericolo che fa apparire certo e proveniente da lui o da persone o da ambienti a lui legati - a fronte di tale sintomatica condotta è irrilevante che egli si inserisca o sfrutti le intimidazioni compiute da altri, una volta che egli le abbia comunque correlate alla sua persona, essendo determinante, ai fini dell'esatta qualificazione giuridica del reato, la situazione siccome rappresentata nei confronti della vittima prescelta. (V mass n 170626; (V mass n 163147; (V mass n 162600).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)