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Sez. 2, Sentenza n. 1315 del 04/07/1983 Ud. (dep. 13/02/1984) Rv. 162600 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1983-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162600-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE.*

Il criterio distintivo tra estorsione e truffa aggravata dallo ingenerato timore di un pericolo immaginario risiede nel diverso modo in cui il danno viene prospettato al soggetto passivo: nella truffa aggravata, non come danno certo e sicuro né proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, ma come possibile ed eventuale, estraneo e indipendente dalla volontà dell'agente stesso; nell'estorsione, invece, il danno è preannunciato con carattere di immanenza e di certezza, ad opera del soggetto attivo o di altri per lui. (Conf mass n 155001; (Conf mass n 150492; (Conf mass n 150318).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)