Sez. 2, Sentenza n. 1315 del 04/07/1983 Ud. (dep. 13/02/1984) Rv. 162600 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE.*
Il criterio distintivo tra estorsione e truffa aggravata dallo ingenerato timore di un pericolo immaginario risiede nel diverso modo in cui il danno viene prospettato al soggetto passivo: nella truffa aggravata, non come danno certo e sicuro né proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, ma come possibile ed eventuale, estraneo e indipendente dalla volontà dell'agente stesso; nell'estorsione, invece, il danno è preannunciato con carattere di immanenza e di certezza, ad opera del soggetto attivo o di altri per lui. (Conf mass n 155001; (Conf mass n 150492; (Conf mass n 150318).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)