Sez. 1, Ordinanza n. 14164 del 27/07/2004 (Rv. 575001 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione - Ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO
L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione, in quanto essa, pur avendo natura decisoria - atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, che costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche un diritto soggettivo della parte, alla luce sia dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sia del nuovo testo dell'art. 111 Cost. - manca tuttavia del necessario carattere di definitività, dal momento che la non impugnabilità in via autonoma dell'ordinanza non esclude che il contenuto di essa possa essere riesaminato nel corso dello stesso processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) "iudex suspectus", l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato risolvendosi in motivo di nullità dell'attività svolta dal giudice stesso e, quindi, di gravame della sentenza da lui emessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge Cost. 23/11/1999 num. 2 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)