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Sez. 2, Sentenza n. 1566 del 09/10/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152288 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - REATI GIUDICANDI IN PROCEDIMENTI DIVERSI - SOSPENSIONE DI UN PROCEDIMENTO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELL'ALTRO - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI: SUSSISTENZA DELL'IDENTICO DISEGNO CRIMINOSO E DELLA PREGIUDIZIALITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152288-01

REATO - REATO CONTINUATO - REATI GIUDICANDI IN PROCEDIMENTI DIVERSI - SOSPENSIONE DI UN PROCEDIMENTO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELL'ALTRO - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI: SUSSISTENZA DELL'IDENTICO DISEGNO CRIMINOSO E DELLA PREGIUDIZIALITÀ.*

La sospensione del procedimento in attesa della definizione di altro pendente in diverso grado, ai fini dell'applicazione del nesso di continuazione, può essere negata. È però necessario che il giudice di merito dia al provvedimento di rigetto congrua e logica motivazione in ordine alla insussistenza dell'unicità del disegno criminoso o al carattere di pregiudizialità tra i due giudizi. (V. Mass. 146634/80, 145522/80, 142691/79, 138534/78, 137804/78, 128601/74, 126658/74, 125836/73, 123811/73, 115776/70 ed ivi citate, nel senso che il giudice è tenuto a sospendere il procedimento, quando vi sia la "possibilità" di applicazione della continuazione; contra, Cass. Sez. II, 7 luglio 1981, ric. Sbroiavacca; contra mass. 107281/68, nel senso che trattasi di facoltà, priva di sanzione, e non di Obbligo; V. Mass. 136097/77, 135669/77, 125947/74, 125253/73 nel senso che il giudice ha l'Obbligo di sospendere il procedimento al fine dell'applicazione della continuazione; V. Mass. 146379/80, 145170/80, 138286/78 nel senso che l'imputato ha l'Onere di provare l'istanza di sospensione; V. Mass. 119991/72 nel senso che l'Onere non è rigoroso; V. Mass. 102512/66 nel senso che il giudice deve accertare d'ufficio il passaggio in giudicato dell'altra sentenza a seguito dell'allegazione dell'imputato; V. Mass. 149039/81 nel senso che la riunione dei giudizi ai fini della continuazione non è ammissibile in Cassazione; V. Mass. 149979/81 nel senso contrario e cioè della ammissibilità, qualora il giudicato si sia formato dopo la presentazione dei motivi in appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)