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Sez. U, Sentenza n. 1325 del 21/02/1996 (Rv. 495933 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Consiglio comunale - Autorizzazione al sindaco a stare in giudizio - Conferimento - Documenti relativi - Inserimento tra gli atti nel giudizio di legittimità - Indicazione nel ricorso - Deposito in cancelleria - Necessità - Produzione ex art. 372 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Inclusione dei documenti nel fascicolo di merito - Sufficienza - Evoluzione - Limiti - Conseguenze. .
Stato
decisa il 1996-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495933-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

Nel giudizio di cassazione i documenti diretti ad attestare la capacità processuale necessaria per la proposizione del relativo ricorso devono essere formalmente inseriti tra gli atti interni del giudizio di legittimità, mediante la loro indicazione nel ricorso e il loro successivo deposito in cancelleria insieme all'atto di impugnazione, oppure anche, riguardando essi l'ammissibilità del ricorso, attraverso la loro produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.. Con riferimento alla autorizzazione della giunta municipale, necessaria per la costituzione in giudizio del sindaco in rappresentanza del Comune, tale principio trova applicazione anche nel caso in cui essa non riguardi il solo ricorso per cassazione, per essere stata concessa all'organo rappresentativo l'autorizzazione a costituirsi in giudizio con facoltà d'impugnare non limitata a determinate fasi del processo, e in tal caso deve escludersi che il deposito nel giudizio di legittimità del fascicolo di merito contenente la documentazione relativa sia sufficiente ai fini della acquisizione di quest'ultima agli atti interni del giudizio di cassazione, a meno che la sua inclusione in tale fascicolo non sia stata menzionata espressamente nel ricorso. Ne consegue che, in difetto di quest'ultimo adempimento, è correttamente dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione e non è ravvisabile - nonostante la presenza della documentazione in questione nel fascicolo di merito - alcun errore di fatto che giustifichi, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione della sentenza di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)