Sez. 2, Sentenza n. 631 del 08/03/1973 (Rv. 362731 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE PREVISTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - APPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI IN TALE PERIODO - ART 1 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - CARATTERE INNOVATIVO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE PREVISTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - APPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI IN TALE PERIODO - ART 1 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - CARATTERE INNOVATIVO.*
Ai sensi dell'art 1, primo comma, delle legge 14 luglio 1965 n 818 la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale era prevista soltanto quando i termini stessi scadevano durante il periodo tassativamente fissato della legge (1 agosto - 15 settembre) e non in un tempo successivo al periodo medesimo. La norma introdotta con l'art 1 della sopravvenuta legge 7 ottobre 19 69 n 742, per cui il decorso dei termini processuali e sospeso di diritto dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione, ha carattere innovativo e non puo, pertanto, esplicare alcuna efficacia sui termini gia scaduti durante l'impero della legge precedente. (Conf 3758/71, mass n 355578).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)