Sez. 2, Sentenza n. 19307 del 14/07/2008 (Rv. 604731 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Acquirente di un bene - Azione di risarcimento danni nei confronti del terzo che precedentemente all'acquisto l'abbia danneggiato - Legittimazione - Sussistenza - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
L'acquirente di un bene è legittimato ad agire per il risarcimento del danno prodotto da un terzo anteriormente alla vendita in quanto dal perfezionamento del trasferimento consegue la titolarità del diritto di credito anche in mancanza di un'espressa cessione dell'azione ed anche se l'acquirente non era a conoscenza della preesistenza del danno salvo che, nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, l'azione non sia stata riservata al venditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)