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Sez. L, Sentenza n. 62 del 10/01/1975 (Rv. 373207 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373207-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Il licenziamento per giusta causa in tanto puo considerarsi legittimo, in quanto da un'attenta valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, qualsiasi altra sanzione prevista nei regolamenti o nei contratti collettivi risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro rispetto al comportamento del lavoratore. (V 161/70, mass n 344936).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)